Art. 2.

      1. La promozione della salute in ambito scolastico riguarda, in relazione all'età degli alunni, i seguenti campi:

          a) l'igiene;

          b) l'alimentazione;

          c) l'attività motoria;

          d) la sessualità;

          e) l'assunzione di sostanze nocive;

          f) il supporto psicologico agli alunni;

          g) il pronto soccorso;

          h) il rispetto e il rapporto con l'ambiente.

      2. Gli interventi dell'operatore sanitario sono volti a una informazione completa nei campi di cui al comma 1, distribuita su un programma pluriennale, e riguardano gli aspetti scientifici, sanitari e psicologici, anche in relazione ai programmi svolti

 

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nelle discipline scolastiche ad essi attinenti.
      3. I programmi di intervento da realizzare all'interno delle singole istituzioni sono deliberati dal collegio dei docenti su proposta del dirigente scolastico, della ASL o del consiglio d'istituto o per iniziativa autonoma, tenendo conto delle esigenze del territorio e delle direttive annualmente emanate dal Consiglio superiore di sanità circa le tematiche di particolare rilievo e urgenza.